L’INPS, con la Circolare n. 68 del 19 giugno 2026, ha fornito le istruzioni operative per l’attuazione della Convenzione sottoscritta con INARCASSA il 7 maggio 2025, riguardante il trasferimento diretto dei contributi previdenziali versati, in buona fede, a un Ente diverso da quello effettivamente competente.
La misura è di particolare interesse per ingegneri e architetti liberi professionisti, soprattutto nei casi in cui vi siano stati versamenti alla Gestione separata INPS anziché a INARCASSA, o viceversa.
Il principio richiamato dalla Convenzione è quello previsto dall’articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388: il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede a un Ente previdenziale diverso da quello titolare ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Di conseguenza, l’Ente che ha ricevuto indebitamente le somme dovrà trasferirle all’Ente competente, senza aggravio di interessi.
La Circolare chiarisce che il trasferimento riguarda la contribuzione pensionistica IVS, relativa a invalidità, vecchiaia e superstiti, erroneamente versata a una gestione previdenziale non competente. Il trasferimento può riguardare i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2001 e, in determinati casi, anche periodi anteriori, secondo quanto previsto dalla normativa richiamata.
Restano invece esclusi dal trasferimento i contributi già utilizzati per la liquidazione di prestazioni pensionistiche, comprese le prestazioni supplementari, nonché la contribuzione non pensionistica destinata al finanziamento di prestazioni assistenziali. Per i professionisti obbligati alla Gestione separata INPS ma che svolgono attività attinenti alla professione di ingegnere o architetto, i contributi integrativi versati a INARCASSA restano comunque dovuti a INARCASSA.
La Convenzione disciplina sia il trasferimento dall’INPS a INARCASSA sia quello da INARCASSA all’INPS. Lo scambio delle informazioni tra i due Enti avverrà in modalità telematica, anche tramite PEC dedicata, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
La Convenzione ha durata triennale a decorrere dal 7 maggio 2025 e sarà efficace fino al 7 maggio 2028, con possibilità di rinnovo per una sola volta e per la medesima durata.
Gli iscritti che ritengano di trovarsi in una situazione di possibile versamento contributivo all’Ente non competente sono invitati a verificare la propria posizione previdenziale, controllando i periodi di iscrizione all’Albo, la titolarità della partita IVA, l’eventuale presenza di altra previdenza obbligatoria e i versamenti effettuati.
Fonte: Circolare INPS n. 68 del 19 giugno 2026.
AP