Si pubblicano in allegato la Circ. 779 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri avente per oggetto “emergenza epidemiologica COVID-19: aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio.” e il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 – n. 105 nel quale la scadenza dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2021.
Pertanto, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la nuova data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Sono comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio (in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021), la cui durata può essere differita a novanta giorni successivi
alla data di cessazione dello stato di emergenza, quindi al 31 marzo 2022. Non potranno quindi beneficiare della proroga i quinquenni di riferimento con scadenza naturale successiva al 31 dicembre 2021.
Allegato: E8B3E679ED9AC0E698A4822E7C398BB3.cfusionCIRC CNI 779-Prot.CNI 6477U-09.09.21-SCAD ANTINCENDIO.pdf